

96/191/CE: Decisione del Consiglio, del 26 febbraio
1996, relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle
Alpi (Convenzione alpina)
Gazzetta ufficiale n. L 061
del 12/03/1996 PAG. 0031 - 0031
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio
1996 relativa alla conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi
(Convenzione alpina) (96/191/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S,
paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafi 2 e 3, primo
comma,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del
Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale
(3),
considerando che la Commissione ha partecipato, in nome della Comunità,
ai negoziati per la conclusione della Convenzione sulla protezione delle Alpi
(Convenzione alpina), che è stata firmata il 7 novembre 1991 in nome della
Comunità;
considerando che la conclusione di detta Convenzione si inserisce
nel quadro della partecipazione della Comunità alle azioni internazionali di
protezione dell'ambiente, auspicata nella risoluzione del Consiglio del 16
dicembre 1992 relativa al quinto programma d'azione delle Comunità europee in
materia di ambiente;
considerando che la protezione delle Alpi costituisce
un aspetto fondamentale per l'insieme degli Stati membri dato il carattere
transfrontaliero dei problemi economici, sociali ed ecologici dello spazio
alpino;
considerando che è pertanto opportuno che la Comunità approvi la
suddetta Convenzione;
considerando che, affinché la Convenzione entri
rapidamente in vigore, è opportuno che gli Stati membri firmatari espletino
quanto prima le rispettive procedure di ratifica, di accettazione o di
approvazione, in modo che la Comunità e detti Stati membri possano depositare i
loro rispettivi strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione,
DECIDE:
Articolo 1
La Convenzione sulla
protezione delle Alpi (Convenzione alpina) è approvata a nome della Comunità
europea.
Il testo della Convenzione è accluso alla presente
decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a
designare le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità lo strumento
di approvazione presso la Repubblica d'Austria, a norma dell'articolo 12 della
Convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1996.
Per il
Consiglio
Il Presidente
W. LUCCHETTI
(1) GU n. C 278 del 5. 10.
1994, pag. 8.
(2) GU n. C 18 del 23. 1. 1995, pag. 426.
(3) GU n. C 110 del 2. 5. 1995, pag.
1.
 Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione
alpina)
Gazzetta ufficiale n. L 061
del 12/03/1996 PAG. 0032 - 0036
CONVENZIONE per la protezione delle
Alpi (Convenzione alpina)
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA CONFEDERAZIONE
ELVETICA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
IL
PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN,
nonché
LA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA,
CONSAPEVOLI che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi
naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico,
culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua
specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale hanno parte numerosi
popoli e Paesi,
RICONOSCENDO che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e
lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima
importanza per le regioni extraalpine, tra l'altro quale area di transito di
importanti vie di comunicazione,
RICONOSCENDO il fatto che le Alpi
costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e
vegetali minacciate,
CONSAPEVOLI delle grandi differenze esistenti tra i
singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli
insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni
di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonché le forme e l'intensità
della utilizzazione turistica,
CONSIDERANDO che il crescente sfruttamento da
parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura
sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile
soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente
lunghi,
CONVINTI che gli interessi economici debbano essere armonizzati con
le esigenze ecologiche,
A SEGUITO dei risultati della prima Conferenza delle
Alpi dei ministri dell'ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre
1989,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Campo
d'applicazione
1. Oggetto della presente convenzione è la regione delle
Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.
2. Ciascuna parte
contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di
accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può,
tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di
depositario, estendere l'applicazione della presente convenzione ad ulteriori
parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per
l'attuazione delle disposizioni della presente convenzione.
3. Ogni
dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 può essere revocata per quanto
riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al
depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione
della notifica da parte del depositario.
Articolo 2
Obblighi
generali
1. Le parti contraenti, in ottemperanza ai principi della
prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni
ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione
delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i paesi alpini e
delle loro regioni alpine, nonché della Comunità economica europea, ed
utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione
transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata
sul piano geografico e tematico.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di
cui al paragrafo 1, le parti contraenti prenderanno misure adeguate in
particolare nei seguenti campi:
a) Popolazioni e cultura - al fine di
rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle
popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare
gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al
fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra
le popolazioni alpine ed extraalpine.
b) Pianificazione territoriale - al
fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed
armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi
naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il
mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e
la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione
integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.
c)
Salvaguardia delle qualità dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le
emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché le
trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che
non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.
d) Difesa del suolo - al fine
di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare
impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo,
utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e
l'impermeabilizzazione dei suoli.
e) Idroeconomia - al fine di conservare o
di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in
particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche
compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere
parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla
conservazione dell'ambiente.
f) Protezione della natura e tutela del
paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare
l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente
l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei
loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse
naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del
paesaggio nel loro insieme.
g) Agricoltura di montagna - al fine di
assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale
tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con
l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche
più difficoltose.
h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e
ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva,
migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando
una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano
danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più
difficoltose nella regione alpina.
i) Turismo e attività di tempo libero - al
fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze
ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e
stabilendo, in particolare, zone di rispetto.
j) Trasporti - al fine di
ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e
transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e
il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia
dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la
creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza
discriminazione sulla base della nazionalità.
k) Energia - al fine di
ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che
rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio
energetico.
l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il
riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche
esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in
particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.
3. Le parti
contraenti concluderanno protocolli in cui verranno definiti gli aspetti
particolari per l'attuazione della presente convenzione.
Articolo 3
Ricerca e osservazione sistematica
Nei settori di cui all'articolo
2, le parti contraenti convengono:
a) di effettuare lavori di ricerca e
valutazioni scientifiche collaborando insieme;
b) di sviluppare programmi
comuni o integrati di osservazione sistematica;
c) di armonizzare ricerche
ed osservazioni nonché la relativa raccolta dati.
Articolo 4
Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico
1. Le parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di
natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la
presente convenzione.
2. Le parti contraenti, al fine della massima
considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano
reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai
quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di
essa.
3. Le parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali,
governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la
presente convenzione e i protocolli dei quali esse sono parti contraenti.
4.
Le parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente
l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle
misure adottate.
5. Gli obblighi derivanti alle parti contraenti della
presente convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le
leggi nazionali sulla riservatezza. Le informazioni definite riservate debbono
essere trattate come tali.
Articolo 5
Conferenza delle parti
contraenti (Conferenza delle Alpi)
1. I problemi di interesse comune delle
parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze
regolari della Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi).
La
prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una parte
contraente designata di comune accordo, al più tardi un anno dopo l'entrata in
vigore della presente convenzione.
2. In seguito, le sessioni ordinarie della
Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la parte
contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo
ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite
dalla Conferenza delle Alpi.
3. La parte contraente che detiene la presidenza
propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza
delle Alpi. Ciascuna parte contraente ha il diritto di far inserire punti
ulteriori nell'ordine del giorno.
4. Le parti contraenti trasmettono alla
Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per
l'attuazione della presente convenzione e dei protocolli dei quali esse sono
parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.
5.
L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il
Consiglio d'Europa nonché ogni altri Stato europeo possono partecipare in
qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale
per le comunità transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La
Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni
internazionali non governative che svolgano un'attività in materia.
6. Ha
luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogniqualvolta essa
la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle parti
contraenti ne faccia domanda scritta presso la parte contraente che esercita la
presidenza.
Articolo 6
Compiti della Conferenza delle Alpi
La
Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della convenzione, nonché
dei protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i
seguenti compiti:
a) adotta le modifiche della presente convenzione in
conformità con la procedura di cui all'articolo 10;
b) adotta i protocolli e
i loro allegati, nonché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui
all'articolo 11;
c) adotta il proprio regolamento interno;
d) prende le
necessarie decisioni in materia finanziaria;
e) decide la costituzione di
gruppi di lavoro ritenuti necessari all'attuazione della convenzione;
f)
prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche;
g)
delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli
articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione
delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e prende
atto delle informazioni medesime nonché delle relazioni presentate dai gruppi di
lavoro;
h) assicura l'espletamento delle necessarie attività di
segretariato.
Articolo 7
Delibere della Conferenza delle Alpi
1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle
Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere
c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il
consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza
di tre quarti delle parti contraenti presenti e votanti.
2. Nella Conferenza
delle Alpi ciascuna parte contraente dispone di un voto. La Comunità economica
europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze,
esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che
sono parti contraenti della presente convenzione; la Comunità economica europea
non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il
proprio diritto di voto.
Articolo 8
Comitato permanente
1. È
istituito quale organo esecutivo il Comitato permanente della Conferenza delle
Alpi, formato dai delegati delle parti contraenti.
2. Le parti firmatarie che
non abbiano ancora ratificato la convenzione partecipano alle sessioni del
Comitato permanente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre
essere concesso ad ogni paese alpino che non abbia ancora firmato la presente
convenzione e ne faccia richiesta.
3. Il Comitato permanente adotta il
proprio regolamento interno.
4. Il Comitato permanente delibera inoltre sulle
modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti
di organizzazioni governative e non governative.
5. Le parte contraente che
presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato
permanente.
6. Il Comitato permanente espleta in particolare i seguenti
compiti:
a) esamina le informazioni trasmesse dalle parti contraenti ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle
Alpi;
b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della
convenzione e dei protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della
Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6;
c) riferisce alla Conferenza
delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate;
d) prepara le
sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e può proporre punti
dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure relative all'attuazione della
convenzione e dei rispettivi protocolli;
e) insedia i gruppi di lavoro per
l'elaborazione di protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6, lettera
e) e coordina la loro attività;
f) esamina e armonizza i contenuti dei
progetti di protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza
delle Alpi;
g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni
per la realizzazione degli obiettivi contenute nella convenzione e nei
protocolli.
7. Le delibere nel Comitato permanente vengono adottate in
conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7.
Articolo 9
Segretariato
La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso
l'istituzione di un segretariato permanente.
Articolo 10
Modifiche della convenzione
Ciascuna parte può presentare alla parte
contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della
convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla parte contraente che presiede
la Conferenza delle Alpi alle parti contraenti e alle parti firmatarie almeno
sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui
saranno prese in esame.
Le modifiche della convenzione entrano in vigore in
conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo
12.
Articolo
11
Protocolli e loro modifiche
1. I progetti di
protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla parte che
presiede la Conferenza delle Alpi alle parti contraenti e alle parti firmatarie
almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che
li prenderà in esame.
2. I protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi
vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il
depositario. Essi entrano in vigore per quelle parti contraenti che li abbiano
ratificati o accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un protocollo
sono necessarie almeno tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli
strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità
di depositario.
3. Qualora i protocolli non contengano disposizioni diverse
per l'entrata in vigore e per la denuncia, si applicano per analogia le
disposizioni degli articoli 10, 13 e 14.
4. Per le modifiche dei protocolli
si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e
3.
Articolo 12
Firma e ratifica
1. La presente convenzione è
depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualità di
depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.
2. La convenzione deve essere
sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o
di accettazione o approvazione vengono depositati presso il depositario.
3.
La convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano
espresso la propria adesione alla convenzione in conformità con le disposizioni
del paragrafo 2.
4. Per ciascuna parte firmataria che esprime successivamente
la propria adesione alla convenzione in conformità con le disposizioni del
paragrafo 2, la convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello
strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.
Articolo 13
Denuncia
1. Ciascuna parte contraente può denunciare in qualsiasi
momento la presente convenzione mediante una notifica indirizzata al
depositario.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo
alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento
della notifica da parte del depositario.
Articolo 14
Notifiche
Il depositario notifica alle parti contraenti ed alle parti
firmatarie:
a) gli atti di firma;
b) i depositi di strumenti di ratifica
o di accettazione o di approvazione;
c) la data di entrata in vigore della
presente convenzione ai sensi dell'articolo 12;
d) le dichiarazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3;
e) le notifiche
effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denunce hanno
effetto.
In fede di ciò la presente convenzione è stata sottoscritta dai
firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in
lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi
fa ugualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato
Austriaco. Il depositario trasmette copie certificate conformi alle parti
firmatarie.
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