

Legge 14 ottobre 1999, n. 403
Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo
verbale di modifica del 6 aprile 1993,
fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 262 dell'8 novembre1999 - Supplemento Ordinario n.
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Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica č
autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con
allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il
7 novembre 1991.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data
alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata
in vigore in conformitā a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione
stessa.
Art. 3.
1. L'attuazione della Convenzione di
cui all'articolo 1 č attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i
Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la
Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono
essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro
approvazione in sede internazionale.
2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco
alpino č composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o
provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un
rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunitā ed enti
montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI)
e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni:
Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e
della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno,
Ministero per i beni e le attivitā culturali, Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco
alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco
alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della
Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici
Protocolli.
5. Sono fatti salvi i poteri e le
prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla
base degli statuti e delle relative norme di attuazione.
6. All'onere derivante per il bilancio
dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni
dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 4.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97
milioni per l'anno 2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001,
si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica č autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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