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Depositario della Convenzione
Art. 12 della Convenzione delle Alpi

Sede e responsabile

Il Depositario della Convenzione delle Alpi è l'Austria, come prevede il testo dell'art. 12 della Convenzione delle Alpi.

Compiti

Compito del Depositario è ricevere le comunicazioni ufficiali delle Parti relativamente alla Convenzione e inoltrare, a sua volta, a tutti gli Stati e le altre Parti le comunicazioni che riceve, per mantenerli aggiornati sulle vicende della Convenzione (nuove firme e ratifiche, ampliamento del suo ambito di applicazione, etc.).

Il Depositario, in particolare, riceve i seguenti atti e comunicazioni dalle Parti :
  • le dichiarazioni degli Stati con la quale si estende l'applicazione della Convenzione a ulteriori parti del proprio territorio, come previsto dall'articolo 1 paragrafo 2, e revoca della dichiarazione;
  • gli atti di firma della Convenzione;
  • gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione stessa o dei suoi Protocolli;
  • le notifiche di denuncia della Convenzione.
Il Depositario comunica alle Parti della Convenzione e a coloro che hanno firmato la Convenzione:
  • gli atti di firma;
  • i depositi di strumenti di ratifica o accettazione o approvazione;
  • la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12;
  • le dichiarazioni relative all'ampliamento del territorio di applicazione della Convenzione (ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3);
  • le notifiche di denuncia (effettuate ai sensi dell'articolo 13) e le date in cui le denunce hanno effetto.
Documenti da depositare

a) Strumenti di ratifica, accettazione o approvazione
b) Dichiarazioni di estensione dell'ambito di applicazione territoriale della Convenzione
c) Notifiche di denuncia della Convenzione
d) Altre dichiarazioni






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